Accesso Civico

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Personale scolastico

Il diritto di Accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

  • Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
  • Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
  • Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016

(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

  • L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”
  1. Come esercitare il diritto
    La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’I.C. “La Pira – Gentiluomo”, tramite:
  • – posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Comprensivo “La Pira – Gentiluomo” Via Gerobino Pilli – Camaro Messina 98149
  • posta elettronica all’indirizzo e-mail:

meic864003@istruzione.it

meic864003@pec.istruzione.it

 

  • Scarica il modulo  di richiesta di accesso civico
  1. L’oggetto dell’accesso civico nell’Istituto Comprensivo  “La Pira – Gentiluomo”
    Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’I.C. “La Pira – Gentiluomo”, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.
  2. Il Procedimento
    Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al responsabile del settore detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
    In caso di ritardo o mancata risposta o diniego  il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.
  • Tutela dell’accesso civico
    La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  • I Responsabili
    Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico Luisa Lo Manto luisalomanto@istruzione.it
  • Il Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta,  è il Dirigente dell’A.T. Luca Gatani – usp.me@istruzione.it

 

FOIA (Freedom of Information Act)
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

  • Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”
  • Come esercitare il diritto
    La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va inviata tramite:

 

  • posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Comprensivo “La Pira – Gentiluomo” Via Gerobino Pilli – Camaro Messina 98149
  • posta elettronica all’indirizzo e-mail:meic864003@istruzione.itmeic864003@pec.istruzione.it

Scarica il Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato

  • L’oggetto dell’accesso civico generalizzato nel I.C. “La Pira Gentiluomo”
    Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016,, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo di pertinenza dell’I.C. “La Pira Gentiluomo” di Messina.
  • Il Procedimento
    L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
    Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
  • Tutela dell’accesso civico
    La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  • I Responsabili
    Il Responsabile dell’accesso di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 è il Dirigente scolastico, è il Dirigente Scolastico Luisa Lo Manto luisalomanto@istruzione.it
    Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame, come individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle istituzioni scolastiche della Sicilia 2016-2018, al Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale, Luca Gatani – usp.me@istruzione.it

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI

La Determinazione Anac n.1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articoli 5 e 5-bis d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal d.lgs.97/2016, prevede l’istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l’elenco, l’oggetto, la data, l’esito e la data della decisione.

n. prot. data di pres. istanza oggetto istanza com. controinteressati esito data risposta tempo risposta
16985 12.10.2022 accesso civico generalizzato n/a positivo 20.10.2022 8 gg
9285 12.06.2023 accesso civico generalizzato n/a positivo 14.06.2023 2 gg
2814 13.02.2024 accesso civico generalizzato n/a positivo 08/03/2024 24 gg